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Sez. L, Sentenza n. 1984 del 18/02/1992 (Rv. 475791 - 01)

Procedimento civile - Giudice - Collegio - In genere | Integrazione del collegio con un vice pretore - Ammissibilità - Mancanza del pretore nell'organico o sua indisponibilità per impegni d'ufficio - Equipollenza.
Stato
decisa il 1992-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475791-01

Procedimento civile - Giudice - Collegio - In genere

L'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio n. 12 del 1941), nel prevedere con norma ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 997/64 e 36/65) - la possibilità d'integrare il collegio giudicante (quando non sia possibile farlo con magistrati di altre sezioni) chiamando a farne parte, nell'ordine, un pretore, un aggiunto giudiziario e un vice pretore della stessa sede, ovvero il pretore più vicino non impedito, non autorizza l'integrazione del collegio con un vice pretore nel solo caso in cui manchi il pretore nell'organico, bastando, invece, che questi, pur presente, sia non disponibile per impegni d'ufficio (ciò che deve in concreto presumersi quando l'integrazione con il vice pretore sia stata effettivamente disposta).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)