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Sez. 3, Sentenza n. 8518 del 19/10/1994 (Rv. 488143 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Integrazione a mezzo di designazione di un vice-pretore - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 R.D. n. 12 del 1941 in relazione all'art. 106 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488143-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, modificato dall'art. 7 D.L. 28 luglio 1989 n. 273, nella parte in cui prevede la possibilità di integrazione del collegio giudicante, anche a mezzo di designazione di un vice-pretore, in relazione all'art. 106 Cost., relativo alla nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli, dal momento che il vice-pretore onorario, che è giudice del pari previsto e regolato dalle norme sull'Ordinamento giudiziario, essendo legittimato a sostituire il magistrato ordinario, che sia addetto ad ufficio di Pretura, nell'espletamento di tutte le funzioni, è da ritenere che del Pretore possa svolgere non soltanto le funzioni ordinarie, ma anche quelle temporanee ed eccezionali, derivanti da un incarico di supplenza, e che, quindi, possa partecipare, come componente, ad un collegio giudicante, senza che ciò possa inficiare la costituzione e le capacità dello stesso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 273 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)