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Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 17/02/2004 (Rv. 570159 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Clausola generale di buona fede e correttezza - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570159-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

Nel valutare la sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale, occorre interpretare le clausole contrattuali e valutare il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto anche in relazione al rispetto da parte dei contraenti dei doveri di correttezza e buona fede.(Nel caso di specie, in particolare, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse adeguatamente indagato se l'obbligo della alienante di procurare la cancellazione dei vincoli gravanti sull'immobile, previsto nel contratto come coincidente al più tardi con la data del rogito notarile, avrebbe dovuto in realtà essere adempiuto in epoca precedente, e comunque in tempo utile per consentire l'eventuale concessione ed erogazione del mutuo fondiario in favore dei promittenti acquirenti, essendo tale concessione subordinata alla possibilità di iscrivere garanzia ipotecaria sul predetto bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)