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Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 24/01/2003 (Rv. 559995 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO | Contenuto - Adempimento dell'obbligazione di "facere" gravante sul promittente, ma rifiuto del terzo di eseguire la prestazione promessa - Obbligo del promittente di corrispondere l'indennizzo al promissario - Sussistenza - Omesso adempimento dell'obbligo di attivazione presso il terzo - Conseguenze - Responsabilità da inadempimento contrattuale - Azione risarcitoria - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559995-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO

Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, il promissario resta garantito dall'obbligo del promittente di corrispondergli l'indennizzo; qualora, invece, l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento e potrà richiedere, in presenza del necessario nesso di causalità, il risarcimento del danno (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, qualificando la domanda proposta nei confronti del promittente come risarcitoria sulla base di due indici inequivocabili, quali la quantificazione delle somme richieste e l'articolazione in danno emergente e lucro cessante, aveva provveduto a verificare se fosse provato l'inadempimento dell'obbligo, strumentale, del terzo promittente di attivarsi presso il terzo, e, pervenendo a conclusioni negative sul punto, aveva rigettato la domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)