Sez. 5 - , Sentenza n. 15132 del 16/07/2020 (Rv. 658397 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Regime di traffico di perfezionamento attivo - Importazione di olio d’oliva - Prodotti compensatori secondari - Tassi di rendimento forfettari - Applicazione - Condizioni - Inseparabilità degli elementi costitutivi - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In materia di importazione di olio d'oliva in regime di perfezionamento attivo, quindi con sospensione dei diritti doganali essendo il prodotto destinato ad essere esportato, una volta lavorato nell'Unione, verso Paesi extra UE, qualora possa procedersi alla separazione dei singoli elementi degli scarti di lavorazione, ogni prodotto compensatorio secondario può essere classificato nella relativa voce di nomenclatura combinata (NC), con ogni conseguente effetto sul piano della tassazione, mentre, in ipotesi di inseparabilità, le percentuali delle varie miscele risultanti dai processi di raffinazione o comunque di lavorazione dei sottoprodotti si presumono realizzate nella misura delle rese forfettarie di rendimento normativamente predeterminate a priori dal legislatore comunitario (v. art. 517 del reg. Cee n. 2454 del 1993 e all. 69).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 1 com. 2 lett. G, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)