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Sez. 5, Sentenza n. 33558 del 01/12/2023 (Rv. 669863 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Perfezionamento attivo - Natura di misura eccezionale - Finalità - Conseguenze - Stretta osservanza degli obblighi relativi - Violazione di un obbligo - Conseguenze - Insorgenza dell'obbligazione doganale.
Stato
decisa il 2023-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669863-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia doganale, il regime di perfezionamento attivo, comportando la sospensione dei dazi doganali, costituisce misura eccezionale destinata ad agevolare lo svolgimento di talune attività economiche, con la conseguenza che coloro che ne beneficiano sono tenuti allo stretto rispetto degli obblighi che derivano da tale regime; ne consegue che la violazione di un obbligo, connesso

al perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, fa sorgere, per tutte le merci da appurare, un'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 204, par. 1, lett. a), del codice doganale comunitario.

Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 204, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 521, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 117, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 502

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)