Sez. 4, Sentenza n. 22 del 15/01/1968 Ud. (dep. 16/04/1968) Rv. 107543 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE -MOTIVAZIONE - GIUDICE CHE ACCOLGA LE CONCLUSIONI PERITALI - MOTIVAZIONE - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE -MOTIVAZIONE - GIUDICE CHE ACCOLGA LE CONCLUSIONI PERITALI - MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Se il giudice dissente dalle argomentazioni e dalle conclusioni della perizia, ha l'Obbligo di dare adeguata ragione del suo diverso convincimento se, invece, le accolga, puo limitarsi a farle proprie senza necessita di riportarle specificamente nel corpo della motivazione, perche cio si risolverebbe in una ripetizione della perizia, salvo pero l'Obbligo di fornire adeguata ragione del convincimento di esattezza delle argomentazioni e delle conclusioni del perito. (Conf.106719, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)