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Sez. 2, Ordinanza n. 1972 del 16/06/1969 Cc. (dep. 29/11/1969) Rv. 113289 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEVOLUTO AL PERITO - POTERE DEL GIUDICE DI UNIFORMARSI AL PARERE DEL PERITO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113289-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEVOLUTO AL PERITO - POTERE DEL GIUDICE DI UNIFORMARSI AL PARERE DEL PERITO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'accertamento dello stato d'infermita mentale dell'imputato e della sua pericolosita sociale e, di regola, devoluto ad un perito, che assume, in tal modo, la qualita di ausiliario tecnico del giudice. Questo ultimo, pertanto, nell'Esercizio dei suoi poteri di controllo, puo uniformarsi al parere del perito, senza ricorrere ad approfondite discussioni, quando non ravvisi deficienze sostanziali, lacune o vizi di ordine logico e tecnico, che rendano l'accertamento privo di fondamento o che non consentano l'Esercizio del potere di controllo. (Conf 107543, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)