Sez. 1, Sentenza n. 10547 del 09/10/1995 (Rv. 494188 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Premi assicurativi corrisposti dal datore di lavoro - Inclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
In tema di I.R.P.E.F., i premi assicurativi, corrisposti dal datore di lavoro per un proprio dipendente ad una società di assicurazione, costituiscono reddito di lavoro dipendente: Infatti, l'art. 48 del D.P: R. 29 settembre 1973 n. 597, dopo aver considerato reddito da lavoro dipendente tutti i compensi e gli emolumenti percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, esclude solo i contributi versati dal datore di lavoro in ottemperanza di disposizioni di legge ovvero di contratti o di accordi aziendali, considerando così implicitamente rientrante nella nozione di reddito le altre erogazioni contrattualmente previste a favore di singoli dipendenti e disposte anche in forma assicurativa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)