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Sez. 5, Sentenza n. 22844 del 11/11/2005 (Rv. 585128 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme liquidate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - Capitale liquidato da una compagnia di assicurazioni ad un proprio dipendente in virtù di una polizza di assicurazione sulla vita - Distinzione dal trattamento di fine rapporto - Regime tributario applicabile - Tassazione del capitale erogato - Esclusione - Tassazione dei premi assicurativi versati dalla compagnia in aggiunta alla retribuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585128-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di I.R.P.E.F., il capitale corrisposto da una compagnia di assicurazioni ad un proprio dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, in forza della liquidazione di una polizza individuale di assicurazione sulla vita stipulata dalla compagnia in qualità di assicuratore, e non come datore di lavoro, è esente da imposizione diretta in quanto sottoposto al prelievo alla fonte, sostitutivo di ogni altra imposta; esso non può essere sottoposto al regime fiscale del trattamento di fine rapporto, non trovando la propria causa nel rapporto di lavoro, ma in quello distinto di assicurazione, e ciò anche nel caso in cui l'onere dei premi assicurativi sia stato sopportato dalla stessa compagnia, in quanto in tal caso l'oggetto del compenso in natura che si aggiunge alla retribuzione non è costituito dal capitale erogato a fine rapporto, ma dai premi assicurativi versati di anno in anno, sia pure figurativamente, in favore del dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)