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Sez. 3, Sentenza n. 83 del 12/01/1972 (Rv. 355781 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONE DI ADEMPIMENTO - ESPERIBILITA - ESCLUSIONE - APPALTO - DIFFORMITA O VIZI DELL'OPERA - AZIONI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1972-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355781-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - AZIONE DI ADEMPIMENTO - ESPERIBILITA - ESCLUSIONE - APPALTO - DIFFORMITA O VIZI DELL'OPERA - AZIONI ESPERIBILI.*

L'Azione di adempimento e ammessa per la vendita soltanto nel caso di consegna di aliud pro alio e non in materia di vizi e di difetti di qualita delle cose vendute, in quanto nell'ipotesi di vizi la legge prevede quali uniche sanzioni la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo (art 1493 cod civ) e nell'ipotesi di difetto di qualita la risoluzione del contratto (art 1497 cod civ) oltre, si intende, il risarcimento dei danni. Per l'appalto, invece, la legge prevede in entrambe le ipotesi, in via alternativa, l'Azione di garanzia, che si esplica con l'Azione di adempimento in Forma specifica mediante la eliminazione delle difformita o dei vizi dell'opera o la riduzione del prezzo, salvo anche, in ogni caso, il risarcimento dei danni, essendo, infine, prevista la risoluzione del contratto soltanto se le difformita e i vizi siano tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1493, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)