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Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 10/09/1974 (Rv. 370892 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - COLPA DEL VENDITORE - SUSSISTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE ALTERNATIVA DA PARTE DEL COMPRATORE DELL'AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO O DELL'ECCEZIONE DI INESATTO ADEMPIMENTO E DALL'AZIONE DI RISOLUZIONE E DI RIDUZIONE DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370892-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - COLPA DEL VENDITORE - SUSSISTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE ALTERNATIVA DA PARTE DEL COMPRATORE DELL'AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO O DELL'ECCEZIONE DI INESATTO ADEMPIMENTO E DALL'AZIONE DI RISOLUZIONE E DI RIDUZIONE DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA.*

In tema di contratto di vendita, le azioni di garanzia, le quali tendono a tutelare il compratore nella fase dinamica della esecuzione del contratto, perseguono tale fine prescindendo da ogni indagine sulla colpa del venditore (cioe anche quando risulti che il venditore abbia fatto tutto il possibile per il non verificarsi dell'evento pregiudizievole al compratore od abbia ignorato senza colpa la presenza dei vizi della cosa venduta), ed il compratore, nella garanzia da vizi, non puo avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore, della Azione di esatto adempimento o dell'eccezione di inesatto adempimento, alternativamente con l'Azione di risoluzione e con la quanti minoris, entrambe derivanti dalla garanzia, anche se quell'Azione o quell'eccezione egli intendesse proporre nei termini di decadenza e di prescrizione comminati dall'art 1495 cod civ. (V 1799'72, mass n 358778; 83'72, mass n 355781).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)