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Sez. 1, Sentenza n. 15137 del 02/07/2014 (Rv. 631802 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa - Risarcimento del danno - Responsabilità diretta del sindaco - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631802-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di procedure espropriative, non sussiste la responsabilità diretta del sindaco nell'ipotesi di occupazione appropriativa del bene immobile, atteso che la responsabilità diretta della P.A. - già prevista dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e poi ribadita, dopo l'abrogazione del primo, dall'art. 35 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 - è limitata all'ambito contrattuale in riferimento ai contratti di fornitura di beni e servizi in cui vi sia stato contatto diretto tra il privato fornitore ed il funzionario che abbia consentito la fornitura, mentre non è configurabile rispetto ad obblighi indennitari o risarcitori derivanti dalle procedure espropriative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)