Sez. 3, Sentenza n. 10636 del 26/06/2012 (Rv. 623118 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disciplina ex art. 23, d.l. n. 66 del 1989 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze - Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per prestazioni rese in data anteriore al d.l. cit. - Mancanza del requisito della sussidiarietà - Esclusione - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del d.l. n. 66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35, d.lgs. n. 77 del 1995), deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che il privato può agire direttamente contro chi - amministratore o funzionario - abbia invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)