diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6805 del 08/08/1987 (Rv. 455004 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA IN PRIMO GRADO - REMISSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DI QUELLO D'APPELLO - ESCLUSIONE - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA IN SECONDO GRADO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455004-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA IN PRIMO GRADO - REMISSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DI QUELLO D'APPELLO - ESCLUSIONE - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA IN SECONDO GRADO - OBBLIGATORIETÀ.*

Nel rito del lavoro, in caso di nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione, il giudice d'appello che rilevi tale vizio non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma - dichiarata la nullità della pronuncia di primo grado - deve decidere su tutta la controversia devoluta con l'impugnazione. (V 3121/84, mass n 435166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)