Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 21/05/1984 (Rv. 435166 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMESSA PRONUNCIA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E CONSEGUENTE OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ CON L'APPELLO O CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE D'APPELLO - APPLICABILITÀ DEI SUDDETTI PRINCIPI ALLA CONTROVERSIA PER RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 DELLA LEGGE N. 392/1978.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMESSA PRONUNCIA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E CONSEGUENTE OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ CON L'APPELLO O CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE D'APPELLO - APPLICABILITÀ DEI SUDDETTI PRINCIPI ALLA CONTROVERSIA PER RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 DELLA LEGGE N. 392/1978.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, come quelle concernenti il recesso del locatore da locazione abitativa ai sensi dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la mancata pronuncia della sentenza all'udienza di discussione, con conseguente omessa lettura del relativo dispositivo, in violazione dell'art. 429 o 437 cod. proc. civ., rendendo vano il principio di concentrazione che informa detto rito e che comporta effetti di essenziale rilievo circa l'immutabilità, esecutività ed impugnabilità della decisione, determina la nullità assoluta della sentenza medesima, che però può essere fatta valere solo nei limiti e nelle forme dell'appello o del ricorso per Cassazione (art. 161, primo comma, cod. proc. civ.). pertanto, il giudice d'appello che rilevi tale nullità della sentenza di primo grado, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non può ridurre il thema decidendi alla mera declaratoria della nullità stessa, con assorbimento di ogni altro motivo di gravame, bensì deve decidere su tutta la controversia devoluta con l'impugnazione. (V 700/84, mass n 432956; (V 4844/83, mass n 429736; (V 472/83, mass n 425269).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)