Sez. 5, Sentenza n. 12772 del 29/05/2006 (Rv. 590434 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Attività di consulenza ed assistenza in favore di autotrasportatori - Operazione imponibile - Emissione di carte di credito per l'acquisto di carburanti - Carattere accessorio - Esenzione dall'imposta ex art. 10, primo comma, n. 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, non costituisce operazione esente, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'emissione di carte di credito per l'acquisto di carburante ed altri materiali da parte d'imprese di trasporto, effettuata da una società che abbia assunto per conto di un'altra l'incarico di fornire consulenza ed assistenza in favore degli autotrasportatori clienti di quest'ultima, attraverso operazioni di finanziamento, incasso e recupero crediti: si tratta infatti di un'attività che, non avendo carattere generalizzato, ma rivolgendosi ad una particolare categoria di clienti, con lo scopo di facilitare agli stessi il pagamento dei servizi forniti dalle stazioni di rifornimento convenzionate, non rappresenta per la clientela un servizio a sè stante, ma soltanto il mezzo per una migliore fruizione del servizio principale, e va quindi considerata accessoria rispetto a quella che costituisce oggetto del contratto di mandato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 9 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)