diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 912 del 18/01/2006 (Rv. 586726 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni esenti comprese tra i numeri 1) e 9) dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rilevanza ai fini della determinazione della percentuale di indetraibilità - Condizioni - Compimento nell'esercizio dell'attività d'impresa - Necessità - Società - Attività propria dell'impresa - Nozione - Riferimento all'oggetto sociale - Insufficienza - Collegamento dell'atto con l'attività effettivamente svolta - Necessità.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586726-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone di tener conto delle operazioni esenti, indicate ai numeri da 1) a 9) dell'art. 10 dello stesso d.P.R., al fine della determinazione della percentuale di indetraibilità, solo quando formino oggetto dell'attività propria dell'impresa. Ricadono nelle attività proprie dell'impresa, e come tali vanno computati per l'indicata riduzione percentuale dell'ammontare detraibile dell'IVA, non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa individuale o societaria, ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento normale per il conseguimento di quel fine, secondo parametri di regolarità causale, o comunque siano ad esso legati da un nesso di carattere funzionale, non meramente occasionale. Per verificare se tali operazioni rientrano o meno nell'attività "propria" dell'impresa, qualora si tratti di una società, è necessario avere riguardo non solo e non tanto all'attività previamente definita nell'atto costitutivo come oggetto sociale, ma anche a quella effettivamente svolta, in quanto da tutta la disciplina dell'IVA emerge chiaramente che ai fini della stessa rileva il volume di affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, e quindi l'attività in concreto espletata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)