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Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 15/03/1990 (Rv. 465932 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA DEL PREZZO OD OFFERTA DELLA STESSA - CONDIZIONI - ESIGIBILITÀ AL MOMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - PREVISIONE DI ADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - EMISSIONE DELLA SENTENZA COSTITUTIVA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONE PER IL VERIFICARSI DELL'EFFETTO TRASLATIVO.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465932-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA DEL PREZZO OD OFFERTA DELLA STESSA - CONDIZIONI - ESIGIBILITÀ AL MOMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - PREVISIONE DI ADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - EMISSIONE DELLA SENTENZA COSTITUTIVA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONE PER IL VERIFICARSI DELL'EFFETTO TRASLATIVO.*

Il contraente il quale chiede l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, è tenuto allo adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima - che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale - solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale; mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene, derivante dalla sentenza medesima. (Conf 2154/87; (Conf 5242/83).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)