Sez. 5, Sentenza n. 6252 del 29/03/2004 (Rv. 571636 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Nozione - Portata - Indennità di preavviso e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. - Inclusione - Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal contratto collettivo di lavoro dei dirigenti di azienda - Inclusione - Inconfigurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, la indennità di mancato preavviso, che sostituisce gli emolumenti che avrebbero dovuto essere corrisposti se il dipendente fosse rimasto in servizio, e su quelle corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ., rientrano - data la loro natura retributiva e non risarcitoria - tra i redditi imponibili ex artt. 6, 46 e 48 del d.P.R. n. 917/86.
Riferimenti normativi: DPR 26/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 26/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 26/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)