Sez. 1, Sentenza n. 2931 del 20/03/1998 (Rv. 513760 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Nozione - Portata - Indennità di preavviso e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. - Inclusione - Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal contratto collettivo di lavoro dei dirigenti di azienda - Inclusione - Inconfigurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, la indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato non rientra tra i redditi soggetti a tassazione separata ex art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e non è, quindi, assoggettabile a ritenuta d'acconto. Tale ritenuta deve essere effettuata, invece, sulle somme corrisposte a titolo di indennità per mancato preavviso, che sostituisce gli emolumenti che avrebbero dovuto essere corrisposti se il dipendente fosse rimasto in servizio, e su quelle corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ., rientrando dette somme - data la loro natura retributiva e non risarcitoria - tra i redditi imponibili ex artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 597/73.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)