Sez. 1, Sentenza n. 366 del 04/12/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151599 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il diniego della rinnovazione parziale del dibattimento costituisce legittimo Esercizio di potere anche nel caso in cui la relativa motivazione sia implicita, posto che la omissione nessun nocumento o pregiudizio ha procurato all'imputato o alla sua difesa. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è precisato che i giudici di merito, sia pure in Sede di esame della volontà omicida, avevano dato ragione della reiezione della istanza di rinnovazione della perizia balistica, osservandosi che la riconducibilità di una qualche conseguenza sanzionatoria alla omissione in parola attribuirebbe al controllo sulla motivazione dei provvedimenti un tono esasperatamente formalistico e, come tale, privo di ogni contenuto di giustizia). (Conf.: sez. I, 20 novembre 1967, leva, mass. 107190 e numerose altre successive).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)