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Sez. 5, Sentenza n. 2482 del 30/11/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 158005 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158005-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La rinnovazione del dibattimento costituisce Esercizio del potere discrezionale del giudice di appello, il quale è tenuto a disporla soltanto nel caso in cui, a suo giudizio (non censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato), il processo non possa essere deciso allo stato degli Atti. La motivazione di rigetto della relativa istanza può essere anche implicita, ove la sentenza dia adeguata dimostrazione del raggiunto convincimento circa la consistenza degli elementi di prova già acquisiti e la superfluità di nuove indagini. (Conf mass n 152482; (Conf mass n 151740; (Conf mass n 151599; (Conf mass n 151430; (Conf mass n 151277 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)