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Sez. 1, Sentenza n. 12539 del 12/11/1999 (Rv. 531052 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rapporto di "factoring" - Esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 6 legge n. 52 del 1991 - Pagamenti precedenti all'entrata in vigore della legge - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531052-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

L'esenzione dall'azione revocatoria ex articolo 67, comma secondo legge fallimentare prevista, per i pagamenti compiuti dal debitore ceduto al cessionario, dall'articolo 6 della legge n. 52 del 1991, recante la disciplina della cessione dei crediti d'impresa, non opera con riguardo ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, compiuti nel periodo sospetto in data anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 6 citato; infatti, il sistema revocatorio fallimentare presenta caratteri di inderogabilità che non consentono di estendere l'esenzione a pagamenti "compiuti"; ed infatti, rispetto a questi ultimi la revocabilità non si configura come un "effetto" perdurante nel tempo, e pertanto assoggettabile allo "jus superveniens", bensì dipende da una condizione esterna all'atto di volta in volta considerato.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 6, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)