Sez. 1, Sentenza n. 574 del 12/01/2007 (Rv. 595024 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rapporto di "factoring" - Esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 6 legge n. 52 del 1991 - Pagamenti precedenti e fallimento successivo all'entrata in vigore della legge - Estensione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
I pagamenti eseguiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti di impresa restano assoggettati, quanto al regime dell'azione revocatoria fallimentare, alla disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, ancorché il fallimento sia stato dichiarato in data successiva; pertanto non trova applicazione, riguardo ad essi, l'art. 6 legge cit. - che esclude la revocabilità dei pagamenti eseguiti in favore del cessionario del credito dal debitore ceduto, ammettendo invece l'esperibilità dell'azione (in presenza delle condizioni stabilite) nei confronti del creditore cedente - anche perché, diversamente opinando, verrebbe inciso il diritto acquisito dal cedente, in base al regime del tempo dell'avvenuto pagamento, di essere e di restare esente dalla revocatoria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 21/02/1991 num. 52 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)