Sez. U, Sentenza n. 3927 del 13/04/1991 (Rv. 471657 - 01)
Professionisti - Professioni sanitarie - In genere. | Procedimento disciplinare - Ricorso contro decisione del Consiglio provinciale dell'Ordine - Litisconsorzio del Ministro della sanità - Necessità.
Professionisti - Professioni sanitarie - In genere.
Nel procedimento davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, promosso in via d'impugnazione di provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell'ordine dei medici, è parte necessaria il Ministro della sanità (oltre a detto Consiglio ed al Procuratore della Repubblica), considerato che l'art. 68 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 attribuisce la qualità di litisconsorte al prefetto, e che le funzioni di quest'ultimo nella indicata materia, prima devolute al medico provinciale, sono state riservate allo Stato, a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, DPR 14/01/1972 num. 4 art. 6 CORTE COST., DPR 14/01/1972 num. 4 art. 12, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)