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Sez. U, Sentenza n. 5237 del 26/05/1998 (Rv. 515837 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Professioni sanitarie - Ricorso contro la decisione del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici - Giudizio dinanzi alla Commissione Centrale - Ministro della Sanità - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza - Mancata partecipazione a detto giudizio - Nullità del medesimo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515837-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Nella fase giurisdizionale del procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione Centrale a carico di un esercente la professione sanitaria, il Ministro della sanità assume la qualità di contraddittore necessario, attesa la implicita sostituzione del disposto di cui agli artt. 53 s.s. d.P.R. n. 221 del 1950 (che conferivano la qualità di parte al prefetto) ad opera della successiva normativa che ha, dapprima, devoluto ai medici provinciali le attribuzioni dei prefetti, e poi trasferito detti uffici medici alle regioni, previa riserva allo Stato delle funzioni amministrative concernenti gli ordini ed i collegi professionali (art. 30, lett. T del d.P.R. n. 616 del 1977 ed art. 6, lett. G della legge n. 833 del 1978). Ne consegue la nullità del giudizio "de quo" in caso di mancata partecipazione del Ministro al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Centrale, e la necessità di integrale ripetizione del procedimento dinanzi alla Commissione medesima previa partecipazione del Ministro competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 67 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)