Sez. 1, Sentenza n. 9381 del 07/09/1993 (Rv. 483677 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Rappresentanza della società | Provenienza dell'atto da uno dei soci - Contestazione - Mancanza - Conseguenze.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Rappresentanza della società
Nella società in nome collettivo, in base al coordinato disposto dagli articoli 2293, 2266 e 2257 cod. civ., la rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci, con la conseguenza che quando non sia contestata la provenienza dell'atto da uno di essi, ancorché non individuato, quest'ultimo deve ritenersi valido e idoneo a produrre i propri effetti (nella specie, conferimento dell "ius postulandi").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)