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Sez. L, Sentenza n. 10472 del 18/07/2002 (Rv. 555931 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamento ex art. 16 legge n. 155 del 1981 - Termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda - Decadenza di carattere sostanziale - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555931-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La disposizione dell'art. 16, primo comma, della legge n. 155 del 1981, che subordina il beneficio del prepensionamento, previsto a favore dei dipendenti da imprese industriali in crisi nei riguardi dei quali sia intervenuta qualsiasi ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, alla presentazione della domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa o da quella di risoluzione del rapporto o della delibera del CIPI, dà luogo ad una decadenza di carattere sostanziale dal diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)