Sez. L, Sentenza n. 8122 del 28/08/1997 (Rv. 507236 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamento ex art. 16 legge n. 155/1981 - Termine di 60 giorni per la presentazione della domanda - Decadenza di carattere sostanziale - Configurabilità - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La disposizione dell'art. 16, primo comma, della legge n. 155 del 1981, che subordina il beneficio del prepensionamento alla presentazione della domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa o dal verificarsi degli eventi che ne costituiscono il presupposto, dà luogo ad una decadenza di carattere sostanziale che, concernendo la materia previdenziale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni che concernono le erogazioni di spese gravanti su pubblici bilanci.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)