Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 26/04/1982 (Rv. 420425 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - IN GENERE - COPIE AUTENTICHE DI TITOLI DI CREDITO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - IN GENERE - COPIE AUTENTICHE DI TITOLI DI CREDITO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Le copie autentiche di titoli di credito sottoposti a sequestro penale, che siano state rilasciate a norma dell'art. 343 cod. proc. pen., hanno la stessa efficacia di titolo esecutivo propria dei documenti originali, e rendono possibile al possessore l'Esercizio dei diritti che trovano fondamento nei negozi documentati dalle copie stesse. (Conf 2018/74, mass n 370283; (Conf 1994/67, mass n 329011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2715, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)