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Sez. L, Sentenza n. 2946 del 22/07/1976 (Rv. 381703 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - PARTE ONERATA - POTERI DELLA CASSAZIONE - ESAME DEGLI ATTI ACQUISITI.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381703-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - PARTE ONERATA - POTERI DELLA CASSAZIONE - ESAME DEGLI ATTI ACQUISITI.*

Chi afferma la non integrita del contraddittorio deve darne la prova, indicando le persone che dovrebbero essere citate quali litisconsorti necessari e dimostrando i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione. Ove la difettosita del contraddittorio venga denunciata con ricorso per Cassazione, la Corte suprema deve limitare la propria indagine all'esame degli Atti acquisiti nel giudizio di merito. (Conf 1103/73, mass n 363577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)