Sez. 3, Sentenza n. 619 del 11/02/1978 (Rv. 389932 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - MANCANZA - ECCEZIONE RELATIVA - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - PROPOSIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - MANCANZA - ECCEZIONE RELATIVA - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - PROPOSIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Chi afferma la non integrita del contraddittorio deve darne la prova, indicando le persone che dovrebbero essere citate quali litisconsorti necessari e dimostrando i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione (nella specie: esistenza di altri successibili e accettazione della eredita da parte loro).Ove l'eccezione di difetto di contraddittorio venga denunciata in Sede di legittimita, la Corte di Cassazione deve limitare la propria indagine all'esame degli Atti acquisiti al giudizio di merito. (Conf 2946/77, mass n 381703; (Conf 1103/73, mass n 363577).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)