Sez. 1, Sentenza n. 9367 del 23/06/1987 Ud. (dep. 24/08/1987) Rv. 176593 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE.*
L'osservanza del principio di correlazione tra il fatto enunciato negli Atti fondamentali di contestazione dell'accusa e quello ritenuto in sentenza è stata prescritta dal legislatore con la norma di cui all'art. 477, secondo comma, codice penale, in vista dell'esigenza di una completa informazione dell'imputato, onde questi sia posto in condizione di esercitare il suo diritto di difesa con riferimento ad un ben determinato campo di contestazioni e di accuse e mira ad evitare che l'imputato stesso sia esposto alla possibilità di essere giudicato e dichiarato responsabile per un fatto del quale non abbia avuto preventiva conoscenza. Pertanto, può aversi mutazione dell'accusa solo quando, a causa di una modificazione dei termini essenziali della contestazione formale il pieno Esercizio del diritto di difesa subisca pregiudizio e, in definitiva, la declaratoria di responsabilità abbia a presupposto circostanze effettuali relativamente alle quali la persona assoggettata al procedimento non sia stata posta in condizioni di esplicare le sue facoltà difensive. Tuttavia, tale principio, che costituisce un ineliminabile corollario del più generale principio del contraddittorio, senza l'osservanza del quale non è concepibile alcun processo, non va inteso in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle ragioni che lo hanno dettato ed alle finalità al cui conseguimento è diretto; sicché la contestazione del fatto non va ricercata soltanto nel capo d'imputazione, ma va accertata avendo riguardo a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione. (V mass n 167127; (V mass n 163746; (V mass n 163340; (V mass n 162263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)