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Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 27/07/1965 (Rv. 313384 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313384-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Lo stato d'insolvenza, che l'art. 5 della legge fallimentare richiede per la dichiarazione del fallimento, attiene a una situazione economica, determinata dal fatto che l'imprenditore non possa far fronte, alle scadenze pattuite e con mezzi normali, al soddisfacimento delle obbligazioni assunte, il che accade quando vengono meno le condizioni di liquidita e di credito nelle quali deve normalmente trovarsi un'impresa commercialè a nulla rileva, in proposito, che la somma degli elementi attivi del patrimonio dell'imprenditore possa essere uguale, o anche superiore, all'ammontare complessivo delle obbligazioni a carico dell'imprenditore medesimo. (Conf. Alle sent. N. 1170/64, n.646/63, n.1186/61, n.324/61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)