Sez. 1, Sentenza n. 9253 del 07/06/2012 (Rv. 623017 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Criteri di accertamento - Valutazione complessiva di attività e passività dell'imprenditore - Necessità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE
Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale deve essere accertato, ai fini della dichiarazione di fallimento, attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei suoi debiti e dei suoi crediti ed a prescindere dalle cause che l'hanno determinato. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito, la quale, nel dichiarare il fallimento, ha ritenuto irrilevante che l'attività imprenditoriale fosse stata ridimensionata dall'assoggettamento ad un sequestro, disposto illegittimamente dall'autorità giudiziaria).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)