Sez. L, Sentenza n. 3756 del 19/06/1982 (Rv. 421717 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - IMPUTABILITÀ DELLA INADEMPIENZA O DELLA MORA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - IMPUTABILITÀ DELLA INADEMPIENZA O DELLA MORA - IRRILEVANZA.*
Il pagamento delle somme aggiuntive consegue automaticamente, a titolo sanzionatorio, al mancato o al ritardato adempimento dell'obbligazione contributiva, per cui non è necessaria alcuna indagine sull'imputabilità o meno dell'inadempienza stessa o della mora. (Conf 2178/81, mass n 412901).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)