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Sez. L, Sentenza n. 3756 del 19/06/1982 (Rv. 421717 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - IMPUTABILITÀ DELLA INADEMPIENZA O DELLA MORA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421717-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - IMPUTABILITÀ DELLA INADEMPIENZA O DELLA MORA - IRRILEVANZA.*

Il pagamento delle somme aggiuntive consegue automaticamente, a titolo sanzionatorio, al mancato o al ritardato adempimento dell'obbligazione contributiva, per cui non è necessaria alcuna indagine sull'imputabilità o meno dell'inadempienza stessa o della mora. (Conf 2178/81, mass n 412901).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)