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Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 25/05/2004 (Rv. 573110 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea lettura di un documento da parte del giudice - Errore di fatto rilevabile a mezzo della revocazione - Ricorso ordinario per Cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573110-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Qualora una parte assuma che la sentenza, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è viziata a causa della erronea interpretazione di un fatto da parte del giudice di merito, che ha fondato la sua decisione sulla esistenza di un fatto risultante chiaramente inesistente dagli atti o documenti processuali, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto trattasi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva ritenuto valido un atto interruttivo della prescrizione inviato presso la sede della compagnia assicuratrice che parte ricorrente affermava essere stata trasferita in precedenza; la Corte d'appello aveva rilevato che dal documento prodotto non emergeva tale trasferimento né l'asserita incorporazione nella compagnia in altra della quale era ivi attestato il trasferimento di sede)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)