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Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005 (Rv. 583395 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Distinzione tra vizi implicanti un'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e vizi dipendenti da travisamento dei fatti - Prospettazione di errore di fatto - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Revocazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583395-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Qualora, invece, l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)