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Sez. 2, Sentenza n. 4124 del 15/12/1975 (Rv. 378448 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - TERRENO PERICOLOSO PER CAUSA NATURALE - DOVERE DI VIGILANZA DEL PROPRIETARIO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1975-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378448-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - TERRENO PERICOLOSO PER CAUSA NATURALE - DOVERE DI VIGILANZA DEL PROPRIETARIO - CONTENUTO.*

Rispetto ad un terreno pericoloso per causa naturale (oltre, ovviamente, alle operazioni idonee a segnalare la situazione di pericolo a chiunque possa esserne minacciato nella persona e negli averi: e queste senza esclusioni) rientrano nel dovere di vigilanza del proprietario, ex art 2051 cod civ, il compimento di operazioni e l'esecuzione a proprie spese di opere dirette a controllare la situazione stessa e persino ad eliminarla, se questa, tenuto conto della sua fase evolutiva, della sua localizzabilita e delle sue proporzioni, sia contenibile o addirittura reversibile con l'impiego dei mezzi tecnici ed economici ordinari in relazione all'estensione e destinazione del terreno; non vi rientra, invece, l'esecuzione a proprie spese di opere che implicherebbero addirittura la trasformazione o la bonifica del terreno (che sia di estensione apprezzabile) o di parte non trascurabile di esso, ovvero, in ogni caso, l'impiego di mezzi straordinari in relazione alla natura, al valore ed alla destinazione economica del fondo stesso. (V 3688/68, mass n 336990).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)