Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 10/10/1997 (Rv. 508741 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Terreno divenuto pericoloso per causa dell'uomo e naturale - Proprietario - Dovere di vigilanza - Contenuto - Obbligo di esecuzione di opere idonee ad eliminare il pericolo - Sussistenza - Presupposti - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Poiché per configurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è sufficiente il nesso eziologico tra evento dannoso e anomalia della cosa, sia questa originaria e naturale oppure sopravvenuta e ad opera dell'uomo, se il proprietario di un fondo a monte, pur non alterando un tracciato stradale ivi esistente, ne incrementa i detriti - nella specie terra, sassi, foglie, a seguito dell'impianto di un frutteto - senza eseguire altresì le opere necessarie ad evitare che gli agenti atmosferici naturali, pur se di entità considerevole, ma non eccezionale, li convoglino e trascinino con forza nella proprietà sottostante, allagandola, è obbligato a risarcire i prevedibili danni ad essa derivatine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)