Sez. L, Sentenza n. 14474 del 07/11/2000 (Rv. 541447 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE | Lavoratori utilizzanti non occasionalmente veicoli a motore - Assoggettamento all'assicurazione antiinfortunistica - Necessità - Qualifica impiegatizia - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE
A termini dell'art 4, comma terzo, d.P.R. 30 giugno 1965 n 1124, tutti i lavoratori, che per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti, sono protetti dall'assicurazione obbligatoria antinfortunistica, ove esposti al relativo rischio, anche se rivestono la qualifica impiegatizia, non essendo ostativa la specifica elencazione (commessi viaggiatori, piazzisti ed agenti delle imposte di consumo) di questa categoria, contenuta nella citata disposizione del decreto del 1965, dato il suo valore solo esplicativo ed esemplificativo delle attività in relazione alle quali ricorre il presupposto oggettivo dell'assicurazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)