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Sez. L, Sentenza n. 5529 del 24/11/1978 (Rv. 395315 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI UTILIZZANTI NON OCCASIONALMENTE VEICOLI A MOTORE - ASSOGGETTAMENTO ALL'ASSICURAZIONE ANTIINFORTUNISTICA - NECESSITA - QUALIFICA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395315-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI UTILIZZANTI NON OCCASIONALMENTE VEICOLI A MOTORE - ASSOGGETTAMENTO ALL'ASSICURAZIONE ANTIINFORTUNISTICA - NECESSITA - QUALIFICA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*

A termini dell'art 4, comma terzo del DPR 30 giugno 1965 n 1124, tutti i lavoratori, che per l'Esercizio delle proprie mansioni si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti, sono protetti dall'Assicurazione obbligatoria antinfortunistica, ove esposti al relativo rischio, anche se rivestono la qualifica impiegatizia, non essendo ostativa la specifica elencazione (commessi viaggiatori, piazzisti ed agenti delle imposte di consumo) di questa categoria, contenuta nella citata disposizione del decreto del 1965, dato il suo valore solo esplicativo ed esemplificativo delle attivita in relazione alle quali ricorre il presupposto oggettivo dell'Assicurazione. (V 3478/78, mass n 392958; (V 447/75, mass n 373722; (Corte cost 114/77).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)