Sez. 5 - , Sentenza n. 28346 del 12/04/2019 Cc. (dep. 28/06/2019) Rv. 276644 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Revisione europea - "Ne bis in idem" tributario - Deducibilità - Condizioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La violazione del "ne bis in idem" tributario, in sede di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., non può essere dedotta in assenza degli elementi identificativi, anche temporali, degli illeciti, dei relativi procedimenti e delle sanzioni comminate, che consentano di valutare la insussistenza di una connessione sostanziale o temporale sufficientemente stretta da far ritenere le sanzioni comminate parte di un unico sistema. (Corte cost. n. 43 del 2018 e Corte Edu, 15 novembre 2016, A.B. contro Norvegia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)