Sez. 5, Sentenza n. 5679 del 09/11/2018 Ud. (dep. 05/02/2019) Rv. 275314 - 02
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Art. 649 cod. proc. pen. – Doppio binario sanzionatorio – "Bis in idem" convenzionale - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost. in relazione all’art. 4 Prot. 7 CEDU – Manifesta infondatezza.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost. in relazione all'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, dal momento che, alla luce della sentenza della Corte EDU, GC, 15 novembre 2016, A. e B. contro Norvegia, il doppio binario sanzionatorio non viola il principio del "ne bis in idem" convenzionale laddove tra i due procedimenti, quello penale e quello amministrativo, ricorra un legame temporale e materiale sufficientemente stretto, che il giudice nazionale è tenuto a verificare. (Vedi Corte cost. n. 43 del 2018).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)