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Sez. 5, Sentenza n. 21760 del 29/01/2019 Cc. (dep. 17/05/2019) Rv. 276892 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Istanza di ricusazione presentata nel corso del procedimento di prevenzione - Sospensione del procedimento e del termine per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro - Applicazione dei limiti di durata previsti dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276892-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte, determina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma quinto, Cost. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il richiamo dell'art. 304 cod. proc. pen., effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 22 com. 1, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5, Costituzione art. 13, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)