Sez. 5, Sentenza n. 43122 del 23/09/2004 Cc. (dep. 04/11/2004) Rv. 230126 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione | Presentazione - Custodia cautelare - Termini - Sospensione - Esclusione - Eccezione.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione
La dichiarazione di ricusazione del giudice, presentata dall'imputato a dal suo difensore, non determina automaticamente la sospensione dei termini di custodia cautelare, a meno che essa non venga proposta nel momento in cui, terminata ogni attività istruttoria, il giudice debba procedere a emettere la decisione finale: in tale ipotesi il processo rimane sospeso "ex lege" in quanto il giudice risulta privo di qualunque potere deliberativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)