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Sez. L, Sentenza n. 10133 del 14/10/1993 (Rv. 483943 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione. | Cassazione della pronuncia nel merito del giudice di appello "in toto" o per un capo soltanto di essa - Estensione alla statuizione sulle spese giudiziali - Conseguenza - Nuova liquidazione di queste ultime secondo l'esito finale della lite - Obbligo del giudice di rinvio.
Stato
decisa il 1993-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483943-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della cassazione.

Il principio fissato dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., sull'effetto espansivo della riforma o cassazione parziale, comporta che l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione, alla stregua dell'esito finale della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)