Sez. 2, Sentenza n. 5988 del 23/04/2001 (Rv. 546277 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione della pronuncia di merito del giudice di appello "in toto" o per un capo soltanto di essa - Estensione alla statuizione sulle spese giudiziali - Conseguenza - Nuova liquidazione di queste ultime secondo l'esito finale della lite - Obbligo del giudice di rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La cassazione anche di un solo capo della sentenza di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)