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Sez. 5, Sentenza n. 17690 del 25/03/2005 Ud. (dep. 11/05/2005) Rv. 232147 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Omesso svolgimento, da parte del P.M., delle indagini sollecitate dall'indagato ex art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen. - Nullità di cui all'art. 416, comma primo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232147-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Non è prevista alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il P.M. non disponga le indagini richieste dall'indagato ex art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen.. Tali indagini sono, infatti, rimesse alla discrezionalità del P.M., come si desume anche dall'art. 415 bis, comma quarto, mentre la sanzione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art. 416, comma primo, è connessa esclusivamente all'omesso avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 3 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 4 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)